Facendo seguito ad una contestazione dell’Unione per difesa dei consumatori (Udicon) in merito alle multe elevante dagli ausiliari del traffico per il mancato pagamento del ticket per la sosta effettuata nei parcheggi regolamentati a strisce blu, ritenendo che l’importo di 12 euro richiesto sarebbe 10 volte superiore quello previsto dal capitolato d’appalto, il consigliere Damiano Maisano ha presentato una interrogazione, con richiesta di risposta scritta al sindaco Pippo Midili, ritenendo che la situazione potrebbe aver condotto, tanto il gestore, quanto il Comune, ad incamerare somme non dovute dagli automobilisti, sia per gli importi delle sanzioni applicate, quanto per le frazioni della prima ora di sosta.
Il consigliere chiede al primo cittadino di far conoscere: il numero esatto e gli importi totali delle sanzioni elevate dal gestore per il mancato pagamento della sosta; se risponda al vero che la sanzione applicata dal concessionario, in caso di mancato pagamento della sosta sia stata pari a € 12,00, e in caso di risposta affermativa: se gli uffici fossero e siano a conoscenza della circostanza e da quando; se l’amministrazione comunale intenda quindi ordinare al gestore di restituire le maggiori somme incamerate per le sanzioni elevate e con quali forme; se intenda restituire, a sua volta, la quota di canone calcolata sulle sanzioni maggiorate; e poi se ritenga sanzionabile la condotta del gestore per violazione del contratto di concessione, di cui il capitolato speciale di gara è parte integrante; se l’amministrazione a seguito di pubblicazione della notizia di stampa abbia chiesto chiarimenti al concessionario, o se abbia impartito disposizione di applicare puntualmente le disposizioni contrattuali; infine, Maisano chiede quali disposizioni degli atti di gara prevedano la non frazionabilità della prima ora di sosta a pagamento.
Nella sua interrogazione Maisano, richiama l’art. 6, comma 4 del capitolato speciale di gara recita: “Nell’ipotesi di mancato pagamento della tariffa, il concessionario potrà richiedere all’interessato il versamento di una somma pari alla tariffa di un ora del turno di servizio nel quale l’auto è stata rinvenuta in sosta nello stallo a pagamento, fornendogli adeguati mezzi di prova della violazione”, per cui – afferma – la circostanza denunciata dall’associazione dei consumatori appare fondata, visti i documenti di gara successivamente trasfusi nel contratto stipulato dal Comune con il concessionario, aggiungendosi il fatto che il concessionario ha, sin qui, applicato una tariffa fissa di € 1,20 per la prima ora, o frazione di ora di sosta, mentre poi dall’esame degli atti di gara non si evince in base a quale norma il concessionario abbia ritenuto, nel silenzio del Comune, non frazionabile la prima ora di sosta in base all’effettivo utilizzo dello stallo, così come accade per le frazioni di ora successive alla prima.